| 01.
Premessa. Nozione di pacchetto turistico |
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Premesso che:
a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere in possesso
dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro
attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Consumo),
che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo
di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di
contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo)
è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a)trasporto;
b)alloggio;
c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) ... che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico". |
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02. Fonti legislative |
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Il
contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto
l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche da clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970 nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95. |
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03. Informazione obbligatoria. Scheda tecnica |
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o
viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del
Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o
valore. |
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04. Prenotazioni |
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La
domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod.
Cons. In tempo utile prima dell'inizio del viaggio. |
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| 05.
Pagamenti |
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La
misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o
dell'organizzatore la risoluzione di diritto. |
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| 06.
Prezzo |
Il
prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. |
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| 07.
Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza |
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Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell'articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto, l'organizzatore che annulla (art. 33 lett e Cod. Cons.),
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare. |
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08. Recesso del consumatore |
Il
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati
indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1°
comma il costo individuale di gestione pratica e la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di
volta in volta alla firma del contratto.
Nel caso in cui Ponziana Viaggi di Ponza Tour s.r.l. sia
organizzatore di viaggio sono previste in caso di recesso del
contratto le penalità di seguito elencate (si intende per recesso
del contratto l'annullamento totale dei servizi o di parte di essi).
Le penalità ammonteranno in base alla data di annullamento
soggiorno:
-fino a 22 giorni dalla partenza: 50% di penale;
-da 21 giorni a 15 giorni prima della partenza: 75% di penale;
-da 14 giorni a 7 giorni prima della partenza: 90% di penale;
-da 6 giorni fino alla partenza: 100% di penale;
- nessun rimborso dopo tale termine.
Saranno ritenute valide solo le comunicazioni di rinuncia o
cambiamento fatte via fax, via posta od altra via telematica.
Per tutte le partenze, nessun rimborso sarà accordato a chi si
presenterà alla partenza o chi decida di interrompere il viaggio o
soggiorno già intrapreso. Cosi pure nessun rimborso spetterà a chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei
previsti documenti personali per l'espatrio. |
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| 09.
Modifiche dopo la partenza |
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L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per
un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato. |
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| 10.
Sostituzioni |
Il
cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a. l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod Cons.) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni
di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. |
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11. Obblighi dei partecipanti |
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I
partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di
quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione. |
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12. Classificazione alberghiera |
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La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore. |
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13. Regime di responsabilità |
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L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme
vigenti in materia. |
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14. Limiti del risarcimento |
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Il
risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui
prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929
sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel
1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul cotratto di viaggi per
ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro
Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per
danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno. |
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15. Obbligo di assistenza
. |
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L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità ,artt. 13 e
14 delle presenti Condizioni Generali, quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da
un caso fortuito o di forza maggiore. |
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16. Reclami e denunce
. |
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Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore dovrà a pena di decadenza altresì sporgere
reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza. |
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17. Assicurazione contro le spese di
annullamento e di rimpatrio . |
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Se
non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie. |
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18. Fondo di garanzia
. |
E'
istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art.100 Cod. Consumo o
art. 21 D.Lgs 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
349 G.U. n. 249 del 12/10/1999. |
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ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
. |
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e
n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art.
10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). |
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Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.
38/2006 |
| La
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all'estero. |
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Trattamento dati personali |
| Si
informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni del Decreto Lgs. 196/2003 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte
della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai
terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del
consumatore. |
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Assicurazione |
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Polizza RC n° 175364 Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. |
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